plusvalenza per gli immobili che hanno subito interventi "Superbonus 110%"
La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), in vigore dal 1 gennaio 2024 prevede un'ipotesi di plusvalenza da cessioni di beni immobili agevolati con il superbonus.
Queste le condizioni richieste perchè si verifichi la plusvalenza:
- la cessione A TITOLO ONEROSO sia posta in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- sugli immobili siano stati eseguiti gli interventi agevolati dal c.d. Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, che si siano conclusi da non più di DIECI ANNI all’atto della cessione
Sono esclusi dalla plusvalenza gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.
E' stato anche modificato l’articolo 68, comma 1, del TUIR prevedendo che la plusvalenza di cui sopra è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e, in presenza di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.
Alle plusvalenze può applicarsi l’imposta sostituiva dell'imposta sul reddito del 26%, da tassare nell'atto notarile di vendita
